Fattura elettronica, le operazioni effettuate dal 1.01.2021

28/09/2020

Cosa cambia per liquidazione periodica, dichiarazione annuale e obblighi di compilazione dei registri fatture e acquisti.

  • Iva elettronica – La fattura elettronica è il documento su cui si impernia tutto il sistema Iva: le fatture attive determinano la prima voce del debito di imposta del contribuente, mentre le fatture dei fornitori consentono la detrazione dell’imposta. Il sistema determina una serie di obblighi in tema di:
    • liquidazione periodica;
    • dichiarazione annuale;
    • compilazione dei registri fatture e acquisti.
  • Bozze al contribuente – Secondo l’art. 4, D.Lgs 127/2015, nella versione aggiornata post emergenza Covid, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti le bozze di Li.pe, dichiarazione annuale e registri, per le operazioni effettuate dal 1.01.2021.
  • Li.pe – La liquidazione periodica consentirà di controllare in tempo reale se ai saldi a debito corrisponde un versamento nei termini. Il contribuente dovrebbe analizzare le bozze dei registri messe a disposizione nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza, per inserire nel file entro il giorno 15 la percentuale di detrazione per ciascuna fattura di acquisto, altrimenti la bozza non potrà essere convalidata.
  • Fattura elettronica errata – Sul ravvedimento della fattura errata, si segnala la risposta a interpello 267/2020 dell’Agenzia delle Entrate rielaborata da Assosoftware, che indica come operare per effettuare una variazione della sola Iva e rappresentarla all’interno del tracciato Xml della fattura elettronica.
    • Fattura elettronica semplificata – L’Agenzia delle Entrate (faq 27.11.2018, n. 27) suggerisce l’uso della fattura semplificata, che permette appunto l’inserimento della sola imposta, senza valorizzare imponibile e aliquota; alcuni software, peraltro, non sono in grado di produrre la fattura semplificata.
    • Soluzione Assosoftware – Volendo utilizzare il tracciato della fattura ordinaria, Assosoftware suggerisce 2 alternative:
      • emissione di una nota di credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato e l’emissione di una nuova fattura ordinaria (tipo documento TD01) con i corretti importi e aliquota;
      • emissione di una nota di credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato e l’emissione di una nota di debito (tipo documento TD05) a imputazione degli importi alla corretta aliquota. Tale ultima soluzione potrebbe essere preferibile per i seguenti motivi:
        • evita una nuova fatturazione delle operazioni, con tutte le conseguenze per pagamenti già operati dal cliente, ritenute d’acconto già effettuate, ecc.;
        • consente di avere in entrambi i documenti TD04 e TD05 il riferimento all’originaria fattura.
        • Le indicazioni di AssoSoftware (Faq 3.04.2019) si riferiscono anche al caso di cambio di aliquota.
    • Termine – Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre non dalla data della consegna dei beni, ma da quella in cui il cessionario è venuto in possesso della nota di variazione.

Fonte – Ratio Quotidiano

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