Contribuenti senza proroga alla cassa entro il 1° luglio

Sono interessati i soggetti che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA o che superano il limite di applicabilità

Entro lunedì 1° luglio, in quanto il 30 giugno è domenica, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 devono provvedere a effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento con la suddetta maggiorazione dovrà invece avvenire entro il successivo 31 luglio.

Con il citato art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, sono invece stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono il 30 giugno 2024;
– in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

L’art. 37 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

Con il DLgs. correttivo della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024, è stata prevista un’integrazione al suddetto art. 37, al fine di stabilire espressamente che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30 agosto 2024 (30° giorno successivo al 31 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, fugando quindi i dubbi relativi all’applicabilità di tale ulteriore differimento (si veda “Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%” del 22 giugno 2024).

Pertanto, la scadenza del 1° luglio 2024 senza la maggiorazione dello 0,4% riguarda, ad esempio:
– le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

In relazione ai soggetti IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 1° luglio senza lo 0,4% deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto del 2023 entro il 31 maggio 2024, e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Entro il 1° luglio i soggetti senza proroga sono quindi tenuti a versare, senza la maggiorazione dello 0,4%, in particolare:
– il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2023 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2023 e l’eventuale acconto 2024 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 di addizionali e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
– il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
– il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 della cedolare secca sulle locazioni;
– il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 delle imposte patrimoniali dovute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività);
– l’imposta sostitutiva sul capital gain in “regime di dichiarazione”;
– l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
– il saldo 2023 e il primo acconto 2024 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
– il diritto annuale alle Camere di Commercio (ai sensi dell’art. 8 del DM 11 maggio 2001 n. 359).

Fonte Eutekne – di Massimo Negro