Per il concordato preventivo cantiere ancora aperto

La Commissione Finanze del Senato chiede rilevanti modifiche alla disciplina attuale

La disciplina applicabile al concordato preventivo biennale, a qualche mese dal termine ultimo per decidere se aderire o meno, è tutt’altro che definitiva; le regole fissate a febbraio dal DLgs. 13/2024 verranno infatti modificate per effetto di un DLgs. correttivo, su cui la Commissione Finanze del Senato ha già espresso parere favorevole, ponendo tuttavia alcune rilevanti condizioni.

Attualmente manca inoltre all’appello anche la metodologia di calcolo del reddito concordato per i contribuenti in regime forfetario, che dovrebbe essere pubblicata entro il prossimo 15 luglio, in contemporanea con l’aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024; i redditi proposti a tali contribuenti verranno infatti calcolati ed eventualmente accettati all’interno di una nuova sezione del quadro LM. Diversamente, i soggetti che applicano gli ISA hanno a disposizione sia la metodologia di calcolo del reddito concordato, approvata con il DM 14 giugno 2024, sia il relativo software, collocato all’interno dell’applicativo “Il tuo ISA 2024 CPB”.

Tali strumenti rischiano però di dover essere modificati a stretto giro, se le condizioni poste dalla Commissione Finanze del Senato, che puntano a migliorare l’attrattività dell’istituto, modificandolo sensibilmente, dovessero essere accolte dal Consiglio dei Ministri.

Si pensi, ad esempio, alla seconda condizione prevista dal parere della Commissione, che richiede l’introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato; in particolare, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti dovrebbero poter optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato.

La Commissione Finanze individua anche le aliquote da applicare al maggior reddito concordato:

– per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10 l’aliquota proposta è pari al 10%;
– per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7 l’aliquota proposta è pari al 12%;
– per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore l’aliquota proposta è pari al 15%.

La modifica suggerita punta a mitigare gli effetti del concordato preventivo biennale, la cui metodologia (approvata con il DM 14 giugno 2024) porta al calcolo di redditi in linea generale superiori a quanto dichiarato nei periodi di imposta precedenti all’accesso al nuovo istituto, con aumenti anche rilevanti soprattutto nei confronti dei contribuenti con affidabilità fiscale medio bassa.

Il meccanismo sopra descritto sembrerebbe avere quindi l’obiettivo di coinvolgere nell’adesione al concordato preventivo biennale anche i contribuenti considerati fiscalmente meno affidabili, con l’applicazione di un sistema di tassazione che mantiene gli imponibili calcolati con la citata metodologia, ma li sottopone ad aliquote più favorevoli di quelle IRPEF o IRES.

Un’ulteriore condizione posta dalla Commissione Finanze del Senato punta a raggiungere un equilibrio tra discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate nel proporre il reddito concordato e tutela del contribuente ai fini della definizione di un realistico risultato reddituale; in particolare, secondo la Commissione il Governo dovrebbe introdurre “un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell’acconto all’anno successivo con opportune rateizzazioni”.

Dal ciclo di audizioni informali tenuto presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato è infatti stata segnalata da più parti la scarsa attrattività del nuovo istituto, dovuta anche a un sistema di premialità considerato troppo modesto; allo stato attuale, infatti, la convenienza ad aderire risiede prevalentemente nell’applicazione del regime premiale ISA e nell’irrilevanza fiscale degli eventuali maggiori redditi effettivi prodotti in vigenza di concordato.

 

Pareri da formulare entro il 1° agosto

Oltre alle sopra descritte condizioni, la Commissione Finanze correda il parere favorevole allo schema di DLgs. correttivo anche di numerose osservazioni, che interessano diversi e variegati aspetti legati al concordato preventivo biennale, spaziando dalla richiesta di introdurre nuove cause di cessazione che considerino i fattori contingenti che rendono difficoltoso o impediscano la realizzazione dei redditi oggetto di accordo (malattia, infortunio, ecc.), all’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici.

Il Consiglio dei Ministri dovrà tenere conto di quanto sopra illustrato nella redazione definitiva del DLgs. correttivo, attendendo, in ogni caso, i pareri delle altre Commissioni parlamentari coinvolte, che dovranno essere formulati entro il prossimo 1° agosto.

Fonte Eutekne di Alberto Girinelli e Paola Rivetti